Quali tipi di impresa e società esistono?

Data ultima modifica: 29/01/2024

Indice

    Tra le diverse scelte da fare quando si decide di aprire un’attività c’è quella di individuare la forma giuridica più adatta.

    Si tratta di una decisione da valutare, per esempio, sulla base del tipo di attività, del capitale sociale minimo da versare e dalla responsabilità patrimoniale.
    Esistono diversi tipi di forma giuridica, ciascuna con le proprie caratteristiche e requisiti da rispettare.

    Sono:

    • l’impresa individuale
    • la società di persone
    • la società di capitali
    • la start-up innovativa
    • la cooperativa.

    L’impresa individuale 

    L’impresa individuale, conosciuta anche come ditta individuale, ha un solo e unico titolare, che risponde in modo in illimitato e con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa.

    Per avviare un’impresa individuale:

    • è necessario aprire una Partita IVA
    • non c’è bisogno di versare un capitale sociale, ma può essere utile finanziarla con del capitale iniziale per far fronte alle spese di avvio.

    L’ordinamento italiano riconosce anche:

    • l’impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.), un’impresa individuale con partecipazione dei famigliari di chi è titolare (compresi il marito o la moglie)
    • l’impresa coniugale (art. 177 cod. civ.), un’impresa individuale con partecipazione del marito o della moglie di chi è titolare.

    La società di persone

    La società di persone è costituita da più soci che rispondono in modo personale e illimitato delle obbligazioni della società.

    Ne esistono di tre tipi:

    • la società semplice (S.s.)
    • la società in nome collettivo (S.n.c.)
    • la società in accomandita semplice (S.a.s.).

    Si tratta della forma giuridica più semplice da avviare e da gestire e non è richiesto il versamento di un capitale sociale minimo (è consigliabile, però, prevedere un capitale iniziale che finanzi le spese, specie nelle prime fasi di avviamento della società).

    Per l’ordinamento italiano, la società di persone non ha personalità giuridica. Questo significa che i soci rispondono personalmente, con il loro patrimonio, qualora la società non sia in grado di estinguere i propri debiti nei confronti dei creditori.

    La società in accomandita semplice costituisce un caso particolare perché al suo interno si distinguono due figure che rispondono in modo diverso:

    • il socio accomandatario è il socio che amministra la società e risponde in modo personale e illimitato delle obbligazioni da essa assunte
    • il socio accomandante è il socio di capitale che risponde nei limiti del capitale investito, ma non partecipa all’amministrazione della società.

    Vale la pena ricordare che per la società semplice è prevista la forma di società unipersonale, quella dove esiste un unico socio. Questo tipo di società può nascere con un unico socio o diventare a socio unico per effetto della riunione delle partecipazioni in capo all’unico socio. La pluralità dei soci, però, deve essere ricostituita entro sei mesi da quando è venuta a mancare, pena lo scioglimento della società stessa.

    La società di capitali

    Esistono quattro tipi di società di capitali:

    • la società per azioni (Spa)
    • la società a responsabilità limitata (Srl)
    • la società a responsabilità limitata semplificata (Srls)
    • la società in accomandita per azioni (Sapa).

    La società di capitali ha personalità giuridica. Questo significa che socio e società sono separati e, in caso di debiti, i creditori non possono rivalersi sul suo patrimonio personale, se non in casi particolari (per esempio, quando il socio ha determinato l’insolvenza della società operando come amministratore di fatto).

    Per questa forma giuridica, la responsabilità del socio e il suo peso nella compagine sociale sono determinate dal capitale investito nell’impresa.

    Fanno parte di questa forma giuridica anche le start-up innovative, che per iniziare la loro attività devono necessariamente registrarsi come Spa, Srl, Srls o Sapa.

    Vale la pena ricordare che per Spa, Srl e Srls è prevista la forma di società unipersonale, quella dove esiste un unico socio. Questo tipo di società può nascere con un unico socio o diventare a socio unico per effetto della riunione delle partecipazioni in capo all’unico socio.

    La start-up innovativa

    La start-up innovativa è una società di capitali che si può costituire come Srl, Srls, Spa o Sapa, anche in forma cooperativa. Quando rientra nella forma di Srl o Spa, la start-up può essere anche a socio unico.

    Risponde a specifici requisiti:

    • deve essere costituita da meno di sessanta mesi
    • deve avere come oggetto sociale esclusivo, o comunque prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico
    • deve reinvestire in ricerca e sviluppo almeno il 15% dei ricavi, oppure impiegare personale altamente qualificato o, ancora, avere all’attivo almeno un brevetto o un software registrato.

    La sede della start-up può essere sia in Italia sia in un paese UE. Se si trova in UE, è necessario che in Italia ci siano una sede produttiva o una filiale che abbia come scopo dichiarato lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi o ad alto valore tecnologico.

    La start-up innovativa gode di particolari vantaggi, per esempio:

    • è esente dal pagamento dell’iscrizione al Registro delle Imprese, dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria
    • non è soggetta a fallimento
    • può ottenere maggiori finanziamenti rispetto ad altre forme giuridiche.

    La cooperativa

    La cooperativa è una società senza scopo di lucro che può essere costituita con capitale variabile: non c’è un valore minimo da sottoscrivere, ma la quota pro capite di ogni socio è di almeno 25 €.

    Per avviare una cooperativa sono necessari tre soci organizzati con metodo democratico (un voto a testa, a prescindere dal capitale investito). Eventuali nuovi soci sono ammessi in qualsiasi momento, anche senza l’intervento di un notaio.

    Come altre forme giuridiche, anche la società cooperativa ha personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che, tranne alcuni casi specifici, è la società, non il socio, a rispondere delle obbligazioni e saldare eventuali debiti.

    Conclusione

    Prima di avviare un’impresa è fondamentale conoscere le diverse forme giuridiche previste dall’ordinamento italiano. In questo modo, potrai scegliere la forma più conveniente e adatta al tipo di attività che intendi aprire.

    E dato che ti stai informando su quali tipi di impresa e società esistono, forse ti potrebbe interessare sapere quanto costa aprire un’impresa, quali sono i rischi di impresa e come finanziare una nuova impresa.

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